Art. 1
In vigore dal 23 feb 2022
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è così modificato:
È inserito l’articolo seguente dopo l’articolo 6 bis:
"Articolo 6 ter
1. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54 e 55 dell'allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 24 agosto 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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