Art. 5 · Commissioni annuali di vigilanza nell’anno del riconoscimento o dell’autorizzazione

Art. 5

Commissioni annuali di vigilanza nell’anno del riconoscimento o dell’autorizzazione

In vigore dal 16 feb 2022
Commissioni annuali di vigilanza nell’anno del riconoscimento o dell’autorizzazione In deroga all’, la commissione di vigilanza nel primo anno per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, con riferimento all’anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati, è calcolata riducendo la commissione di vigilanza, adeguandola in funzione del seguente coefficiente: La commissione di vigilanza del primo anno è versata dopo che l’amministratore è stato informato dall’ESMA che la sua domanda è stata accolta ed entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa nota di addebito da parte dell’ESMA. A titolo di deroga, se è autorizzato nel mese di dicembre, l’amministratore di indici di riferimento non versa la commissione di vigilanza per il primo anno.
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