Art. 6
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
In vigore dal 16 feb 2022
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
1. Su richiesta, l’ESMA concede alla persona oggetto delle indagini cui il funzionario incaricato delle stesse o l’ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni di accedere al fascicolo. L’accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi delle conclusioni.
2. I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.
Storico versioni
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