Art. 2
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini
In vigore dal 16 feb 2022
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini
1. Al termine di un’indagine sulle potenziali violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e prima di trasmettere un fascicolo all’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini di cui all’articolo 48 decies, paragrafo 1, di tale regolamento comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all’, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Nelle sue osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre i fatti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, acclude documenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4. Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:804:oj#art-2