Art. 6 · Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

Art. 6

Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

In vigore dal 16 feb 2022
Accesso al fascicolo ed uso dei documenti 1.   Su richiesta, l’ESMA concede alla persona oggetto delle indagini, cui il funzionario incaricato delle stesse o l’ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni, di accedere al fascicolo. L’accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi delle conclusioni. 2.   I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.
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