Art. 5 · Adeguamenti dei dati sulla popolazione animale a fini di analisi

Art. 5

Adeguamenti dei dati sulla popolazione animale a fini di analisi

In vigore dal 16 feb 2022
Adeguamenti dei dati sulla popolazione animale a fini di analisi 1.   L'Agenzia adegua i dati sulle pertinenti popolazioni animali di cui all' in funzione dei cosiddetti denominatori, che sono calcolati sulla base di una combinazione del numero di animali macellati e del numero di animali vivi presenti in uno Stato membro durante il periodo di raccolta dei dati, moltiplicati per i pesi standardizzati degli animali. 2.   A seconda dei dati in questione, il denominatore più appropriato da utilizzare è indicato nei protocolli e nei modelli dell'Agenzia di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/578. 3.   Le fonti di dati e la metodologia per il calcolo dei diversi denominatori da parte dell'Agenzia sono specificate nei protocolli e nei modelli dell'Agenzia di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/578.
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