Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 9 feb 2022
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (*1) s’intende per: 1) “attrezzi mobili di fondo”, uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche scozzesi a coppia, sciabiche da natante e draghe; 2) “zone 1”, le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; 3) “zone 2”, le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; 4) “zone 3”, le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato IV, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; 5) “Bratten”, la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato III, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; 6) “zone AIS”, le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato V, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; 7) “Stati membri interessati”, la Danimarca, la Germania e la Svezia. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).»;" 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Divieto di pesca 1.   È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone 1. Qualora i pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo svolgano attività di pesca nelle zone 1 non oggetto di divieto ai sensi del primo comma, gli attrezzi mobili di fondo interessati sono fissati e stivati a norma dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   È vietato effettuare: a) le attività di pesca di cui ai punti da 2.1 a 2.24 delle zone 2; b) le operazioni di pesca di cui ai punti 2.25, 2.26 e 2.27 delle zone 2. 3.   La pesca sarà autorizzata nelle zone 3 unicamente con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni: — attrezzi portatili come lenze e canne (LHP); — reti da traino pelagiche (OTM/PTM); — nasse e trappole (FPO, FIX) per la pesca ai crostacei; — reti da imbrocco e tramagli (GTN), purché i pescherecci prendano parte a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione condotto da o per conto delle autorità nazionali al fine di valutare le catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza (“REM”), fra cui l’uso a bordo di telecamere con circuito chiuso (“CCTV”) e dei dati di posizione. Per quanto riguarda l’ultimo trattino del primo comma, gli Stati membri interessati esaminano i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ogni anno ed effettuano una valutazione degli stessi in qualsiasi momento, ma non oltre il 31 dicembre 2024. Questi dati ovvero ogni nuovo dato appropriato sono utilizzati per adeguare il ricorso alla pesca con la rete nelle zone di cui trattasi, ai sensi della procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 4.   Il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 3 si applicano anche alla pesca ricreativa.»; 3) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Sistema di identificazione automatica I pescherecci indicati di seguito devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme di funzionamento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono provvedere a mantenerlo in funzione: a) tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten; b) tutti i pescherecci che operano con attrezzi mobili di fondo all’interno delle zone AIS come specificato al punto 1 dell’allegato V del presente regolamento; c) tutti i pescherecci presenti nelle zone AIS come specificato al punto 2 dell’allegato V del presente regolamento.»; 4) l’allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell’allegato del presente regolamento; 5) l’allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell’allegato del presente regolamento; 6) gli allegati IV e V sono aggiunti conformemente ai punti 3 e 4 dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:952:oj#art-1