Art. 4
Dati che i costruttori devono a mettere a disposizione della Commissione ai fini della verifica della conformità
In vigore dal 7 feb 2022
Dati che i costruttori devono a mettere a disposizione della Commissione ai fini della verifica della conformità
I dati che i costruttori devono mettere a disposizione della Commissione al fine di consentirle di effettuare le prove e le ispezioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/858 comprendono quanto segue:
a)
i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all’omologazione, compresi tutti i verbali di prova di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2018/858 e le informazioni necessarie per l’esecuzione delle prove e dei controlli richiesti a norma del regolamento (UE) 2018/858 e degli atti normativi elencati nell’allegato II di tale regolamento;
b)
i fascicoli di documenti completi richiesti a norma degli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, comprese le informazioni sulle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES) conformemente all’allegato I, appendice 3a, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3);
c)
la documentazione sulla trasparenza richiesta per le prove delle emissioni dei veicoli di cui all’allegato II, punto 5.9, del regolamento (UE) 2017/1151;
d)
una copia del certificato di conformità di ciascun veicolo da sottoporre a prova;
e)
tutte le altre informazioni tecniche necessarie per effettuare le prove.
Storico versioni
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