Art. 1
Criteri per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità
In vigore dal 7 feb 2022
Criteri per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità
L’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato è stabilita in base ai criteri seguenti:
a)
la frequenza dei controlli documentali sui veicoli, sui sistemi, sui componenti e sulle entità tecniche indipendenti effettuati sui veicoli immatricolati nello Stato membro interessato nell’anno precedente;
b)
il numero annuo di prove tenendo conto delle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/858;
c)
una classificazione dei pericoli di cui agli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, sulla base del rischio e della probabilità che si verifichino;
d)
il numero di veicoli nuovi immatricolati nello Stato membro interessato nell’anno precedente, per marca e denominazione commerciale;
e)
i reclami motivati per marca e denominazione commerciale dei veicoli nei tre anni precedenti;
f)
le informazioni scambiate in seno al forum nei tre anni precedenti;
g)
i risultati delle prove pubblicati nei tre anni precedenti da terzi che rispettano le prescrizioni di cui all’;
h)
la percentuale di prove stabilita per il numero di veicoli immatricolati e la percentuale di prove stabilita per il campionamento casuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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