Art. 1 · Criteri per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità

Art. 1

Criteri per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità

In vigore dal 7 feb 2022
Criteri per stabilire l’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità L’entità adeguata dei controlli di verifica della conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato è stabilita in base ai criteri seguenti: a) la frequenza dei controlli documentali sui veicoli, sui sistemi, sui componenti e sulle entità tecniche indipendenti effettuati sui veicoli immatricolati nello Stato membro interessato nell’anno precedente; b) il numero annuo di prove tenendo conto delle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/858; c) una classificazione dei pericoli di cui agli atti normativi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, sulla base del rischio e della probabilità che si verifichino; d) il numero di veicoli nuovi immatricolati nello Stato membro interessato nell’anno precedente, per marca e denominazione commerciale; e) i reclami motivati per marca e denominazione commerciale dei veicoli nei tre anni precedenti; f) le informazioni scambiate in seno al forum nei tre anni precedenti; g) i risultati delle prove pubblicati nei tre anni precedenti da terzi che rispettano le prescrizioni di cui all’; h) la percentuale di prove stabilita per il numero di veicoli immatricolati e la percentuale di prove stabilita per il campionamento casuale.
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