Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 feb 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429, al regolamento delegato (UE) 2019/2035, al regolamento delegato (UE) 2020/686, al regolamento delegato (UE) 2020/688, al regolamento delegato (UE) 2020/692 e al regolamento delegato (UE) 2020/990: a) «stabilimento»: come definito all’, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429; b) «incubatoio»: come definito all’, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429; c) «operazione di raccolta»: come definita all’, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429; d) «centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all’, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; e) «rifugio per animali»: come definito all’, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; f) «posti di controllo»: come definiti all’, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; g) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all’, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; h) «stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all’, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688; i) «stabilimento confinato»: come definito all’, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429; j) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all’, punto 2), del regolamento (UE) 2020/686; k) «stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990; l) «gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990; m) «veterinario dello stabilimento»: come definito all’, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/2035; n) «bovino»: come definito all’, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692.
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