Art. 5 · Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e in determinati gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti

Art. 5

Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e in determinati gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti

In vigore dal 4 feb 2022
Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e in determinati gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti L’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sugli animali di acquacoltura e sulle condizioni in cui tali animali sono tenuti in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti presenti nel suo territorio. Tali controlli ufficiali tengono conto della classificazione del rischio dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto o del gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto, determinato dall’autorità competente a norma dell’allegato VI, parte I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, o della classificazione del rischio degli stabilimenti in compartimenti dipendenti di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, come segue: a) gli stabilimenti ad alto rischio sono ispezionati almeno una volta ogni anno civile; b) gli stabilimenti a medio rischio sono ispezionati almeno una volta ogni due anni civili; c) gli stabilimenti a basso rischio sono ispezionati almeno una volta ogni tre anni civili.
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