Art. 4 · Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale

Art. 4

Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale

In vigore dal 4 feb 2022
Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale Ogni anno civile le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sul materiale germinale, escluse le uova da cova, e sulle condizioni in cui tale materiale germinale è prodotto nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente: a) almeno due volte ogni anno civile nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini; b) almeno una volta ogni anno civile: i) nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini; ii) nei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni; iii) negli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale; iv) nei centri di stoccaggio di materiale germinale.
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