Art. 3 · Punti di accesso nazionali

Art. 3

Punti di accesso nazionali

In vigore dal 2 feb 2022
Punti di accesso nazionali 1.   Ogni Stato membro istituisce un punto di accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un unico punto di accesso per gli utenti dei dati ai dati elencati nell’allegato, compresi gli aggiornamenti dei dati, forniti dai titolari dei dati di cui agli articoli da 4 a 11 e relativi al territorio di un determinato Stato membro. 2.   I punti di accesso nazionali o comuni esistenti stabiliti per garantire la conformità all’ del regolamento delegato (UE) 2015/962 o per soddisfare i requisiti derivanti da altri atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/40/UE possono essere utilizzati, se ritenuto opportuno dagli Stati membri, come punti di accesso nazionali ai fini del presente regolamento. 3.   I punti di accesso nazionali forniscono agli utenti dei dati servizi di ricerca, ad esempio servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti. 4.   I titolari dei dati pubblici e privati garantiscono la predisposizione di metadati al fine di consentire agli utenti dei dati di reperire e utilizzare le serie di dati accessibili tramite i punti d’accesso nazionali. 5.   Due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune. 6.   Qualsiasi soggetto che fornisce dati tramite il punto di accesso nazionale può farlo per delega conformemente agli accordi applicabili, ad esempio mediante una banca dati o un aggregatore di terzi. Ciò non solleva il titolare dei dati originale dalle responsabilità relative alla qualità dei dati iniziali forniti.
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