Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 feb 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2010/40/UE.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«rete stradale transeuropea centrale»: l’infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete centrale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;
2)
«rete stradale transeuropea globale»: l’infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete globale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;
3)
«autostrada»: una strada che è designata come tale dallo Stato membro in cui ha sede;
4)
«accessibilità dei dati»: la possibilità di chiedere e ottenere i dati in qualsiasi momento in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;
5)
«dati statici»: dati che non cambiano spesso o periodicamente;
6)
«dati dinamici»: dati che cambiano spesso o periodicamente;
7)
«aggiornamento dei dati»: qualsiasi modifica dei dati esistenti, compresa la loro cancellazione o l’inserimento di elementi nuovi o ulteriori;
8)
«informazioni sul traffico in tempo reale»: informazioni derivanti da dati sulle infrastrutture, dati sulla normativa e sulle restrizioni, dati sulle condizioni della rete e dati sull’utilizzo della rete in tempo reale, o una loro combinazione;
9)
«servizi di informazione sul traffico in tempo reale»: un servizio ITS che offre agli utenti finali informazioni immediate sul traffico in tempo reale;
10)
«autorità stradale»: qualsiasi autorità pubblica responsabile della pianificazione, del controllo o della gestione delle strade che rientrano nella sua competenza territoriale;
11)
«operatore stradale»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che è responsabile della manutenzione e della gestione della strada e della gestione dei flussi di traffico;
12)
«fornitore di servizi»: qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, ad esclusione di un semplice intermediario che ritrasmette i dati agli utenti dei dati;
13)
«gestore dei sistemi di pedaggio»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che assume il ruolo di fornitore di servizi di pedaggio o esattore di pedaggi, come definiti nella direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
14)
«titolare dei dati»: una persona giuridica, una persona interessata, un’entità pubblica o privata che detiene il diritto di consentire l’accesso, sotto il suo controllo, alle tipologie di dati elencate nell’allegato, conformemente alla legislazione nazionale o dell’Unione applicabile;
15)
«utente dei dati»: un’autorità stradale, un operatore stradale, un gestore dei sistemi di pedaggio, un fornitore di servizi, un produttore di carte digitali o qualsiasi altro soggetto che utilizza i dati per generare informazioni sul traffico in tempo reale o, laddove consentito dai termini e dalle condizioni determinate dal titolare dei dati, per altre finalità associate alla mobilità;
16)
«utente finale»: un utente della strada, una persona fisica o giuridica, che abbia accesso a servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
17)
«punto di accesso»: un’interfaccia digitale in cui i dati elencati nell’allegato, unitamente ai metadati corrispondenti, sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati, o dove le fonti e i metadati di tali dati sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati;
18)
«metadati»: una descrizione strutturata del contenuto dei dati che agevola la ricerca e l’utilizzo di tali dati;
19)
«servizi di ricerca»: i servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti;
20)
«misure provvisorie di gestione del traffico»: misure provvisorie intese a risolvere una determinata perturbazione del traffico e progettate, ad esempio, per controllare e orientare i flussi di traffico;
21)
«piani sul traffico»: misure di gestione del traffico permanenti progettate da gestori del traffico al fine di controllare e orientare i flussi di traffico in risposta alle perturbazioni ricorrenti o permanenti del traffico;
22)
«segnaletica»: segnale stradale, dispositivo, avviso o segnaletica orizzontale che individua un pericolo, avverte le persone delle precauzioni da adottare contro tale pericolo, indica l’esistenza di una normativa stradale o applica tale normativa, a norma della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale;
23)
«strada principale»: una strada situata al di fuori dell’area urbana che collega importanti città o regioni, o entrambe, non classificata come parte della rete stradale transeuropea globale o come autostrada;
24)
«strada privata»: una strada che non è di proprietà di un’autorità pubblica stradale o di trasporto, ad eccezione delle strade che sono di proprietà di un’autorità pubblica stradale o di trasporto ma che sono state assegnate a un ente privato sotto forma di affidamento della gestione;
25)
«dati sull’infrastruttura»: dati che descrivono la rete stradale o gli impianti presenti sulla rete stradale o lungo la stessa;
26)
«dati sulla normativa o sulle restrizioni»: dati inerenti alla normativa stradale o a una restrizione applicabile ai veicoli sulla rete stradale;
27)
«dati sullo stato della rete»: dati che descrivono situazioni temporanee che possono impedire o rallentare la percorrenza o possono informare l’utente finale in caso di situazioni di pericolo;
28)
«dati sull’utilizzo della rete in tempo reale»: dati che descrivono l’utilizzo in atto della rete stradale e le possibilità di utilizzo della rete stradale;
29)
«tipi di dati fondamentali»: tipologie di dati considerati fondamentali per una maggiore affidabilità dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale, che sostengono la sicurezza e l’efficienza della mobilità porta a porta e dei futuri servizi di mobilità;
30)
«dati generati a bordo del veicolo»: dati creati dal veicolo o da un dispositivo installato a bordo del veicolo o da dispositivi personali che offrono applicazioni ITS mentre il veicolo è in uso;
31)
«titolare dei dati generati a bordo del veicolo»: un soggetto impegnato nella raccolta, nell’aggregazione o in altro tipo di trattamento dei dati generati a bordo del veicolo per soddisfare i requisiti in materia di privacy;
32)
«condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie)»: termini di licenza negoziati in buona fede, che consentono l’accesso a servizi o dati in cambio di un equo compenso, alle stesse o simili condizioni stabilite con altri utenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:670:oj#art-2