Art. 12
Valutazione di conformità
In vigore dal 2 feb 2022
Valutazione di conformità
1. Gli Stati membri valutano la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 dei titolari dei dati e degli utenti dei dati cui i detti articoli si applicano, conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. Al fine di procedere alla valutazione, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere ai titolari dei dati e agli utenti dei dati i seguenti documenti:
a)
una descrizione dei dati, delle carte digitali o dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale che forniscono nonché le informazioni relative alla loro qualità e alle condizioni di riutilizzo di tali dati;
b)
una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 11 basata su elementi concreti.
3. Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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