Art. 1
In vigore dal 27 gen 2022
Il regolamento delegato (UE) 2021/577 è così rettificato:
1)
l’allegato I è così rettificato:
a)
al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l’equino in questione con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato in conformità dell’articolo 112, paragrafo 4, di detto regolamento»;
b)
al punto 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha somministrato un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito in conformità dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6;
b)
la data e il luogo dell’ultima somministrazione del medicinale di cui alla lettera a) all’equino in questione;»;
2)
all’allegato II, punto 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
per documentare la data dell’ultima somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito in conformità dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e fornire informazioni su tale sostanza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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