Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 gen 2022
Il regolamento delegato (UE) 2021/577 è così rettificato: 1) l’allegato I è così rettificato: a) al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l’equino in questione con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, o con un medicinale somministrato in conformità dell’articolo 112, paragrafo 4, di detto regolamento»; b) al punto 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha somministrato un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito in conformità dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6; b) la data e il luogo dell’ultima somministrazione del medicinale di cui alla lettera a) all’equino in questione;»; 2) all’allegato II, punto 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) per documentare la data dell’ultima somministrazione di un medicinale contenente una sostanza inclusa nell’elenco istituito in conformità dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e fornire informazioni su tale sostanza.».
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