Art. 9 · Trasmissione dei dati

Art. 9

Trasmissione dei dati

In vigore dal 27 gen 2022
Trasmissione dei dati Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1022. Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato III.
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