Art. 8 · Stock demersali

Art. 8

Stock demersali

In vigore dal 27 gen 2022
Stock demersali 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura di stock demersali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale. 2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari è fissato nell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1022. 3.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione del Mediterraneo occidentale è stabilita nell’allegato III. 4.   Disposizioni speciali riguardanti la ripartizione delle possibilità di pesca: a) la ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri, stabilita nel presente regolamento, è conforme ai criteri enunciati all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica: — gli scambi realizzati a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; — le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; — gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; — i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; — le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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