Art. 11
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7
In vigore dal 27 gen 2022
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7
1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 e sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.
3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2022 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
a)
con reti demersali (26), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
b)
con sciabiche (27), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
c)
con ami e palangari (28), per un massimo di 1,43 tonnellate per nave;
d)
con reti da posta fisse (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 0,35 tonnellate per nave.
La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.
La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell’unione che hanno registrato catture di spigola con effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.
In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che tali deroghe siano applicata a un altro peschereccio dell’Unione, a condizione che ciascuna deroga non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione oggetto della deroga.
4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra navi e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi all'altro.
Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in due mesi di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:
a)
dal 1o gennaio al 28 febbraio:
i)
sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;
ii)
è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b)
dal 1o al 31 marzo:
i)
possono essere catturati e conservati un massimo di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
ii)
la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm;
iii)
le reti fisse, che non possono essere usate per catturare o conservare le spigole.
6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
7. Il presente articolo si applica a decorrere dal 31 marzo 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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