Art. 35
Protezione dei dati personali
In vigore dal 25 gen 2022
Protezione dei dati personali
1. I trasferimenti di dati personali a norma del presente regolamento sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, di cui rispettivamente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, l’Agenzia e gli Stati membri possono effettuare determinati trasferimenti di dati personali alle autorità di regolamentazione di paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, laddove tali trasferimenti siano necessari per rilevanti motivi di interesse pubblico quali la tutela della salute pubblica. Tali trasferimenti sono eseguiti conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 49 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
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