Art. 34 · Riservatezza

Art. 34

Riservatezza

In vigore dal 25 gen 2022
Riservatezza 1.   Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché le disposizioni e le pratiche nazionali vigenti negli Stati membri in materia di riservatezza, tutte le parti interessate dall’applicazione del presente regolamento rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti, al fine di proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato e i segreti commerciali di persone fisiche o giuridiche, conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), compresi i diritti di proprietà intellettuale. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le parti che intervengono nell’applicazione del presente regolamento si assicurano che non sia condivisa alcuna informazione commerciale a carattere riservato che potrebbe consentire alle imprese di restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le informazioni scambiate in via riservata tra le autorità nazionali competenti e tra queste ultime e la Commissione e l’Agenzia non sono divulgate senza il preventivo accordo dell’autorità da cui tali informazioni provengono. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, dell’Agenzia, degli Stati membri o degli altri soggetti individuati nel presente regolamento in materia di scambio delle informazioni e di diffusione degli avvisi di sicurezza né pregiudicano gli obblighi delle persone interessate di fornire informazioni conformemente al diritto penale. 5.   La Commissione, l’Agenzia e gli Stati membri possono scambiare informazioni di natura commerciale a carattere riservato con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza, bilaterali o multilaterali.
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