Art. 21 · Gruppo direttivo esecutivo per le carenze dei dispositivi medici

Art. 21

Gruppo direttivo esecutivo per le carenze dei dispositivi medici

In vigore dal 25 gen 2022
Gruppo direttivo esecutivo per le carenze dei dispositivi medici 1.   È istituito, nell’ambito dell’Agenzia, il gruppo direttivo esecutivo per le carenze dei dispositivi medici («Medical Device Shortages Steering Group — MDSSG»). L’MDSSG è responsabile dell’esecuzione dei compiti di cui agli . L’MDSSG tiene le sue riunioni a cadenze regolari e anche ogni qualvolta la situazione lo renda necessario, in presenza o a distanza„ in preparazione a un’emergenza di sanità pubblica o nel corso di questa. L’Agenzia provvede alle funzioni di segretariato dell’MDSSG. 2.   I membri dell’MDSSG sono costituiti da un rappresentante dell’Agenzia, un rappresentante della Commissione e un rappresentante designato da ciascuno Stato membro. I rappresentanti degli Stati membri sono competenti nel settore dei dispositivi medici, a seconda dei casi. Tali rappresentanti possono coincidere, se del caso, con i rappresentanti designati al gruppo di coordinamento per i dispositivi medici istituito dall’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745 («Medical Devices Coordination Group — MDCG»). I membri dell’MDSSG possono essere accompagnati alle riunioni dell’MDSSG da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici. L’elenco dei membri dell’MDSSG è reso pubblico sul portale web dell’Agenzia. Un rappresentante del PCWP e un rappresentante dell’HCPWP può partecipare in qualità di osservatore alle riunioni dell’MDSSG. 3.   L’MDSSG è copresieduto dal rappresentante dell’Agenzia e da uno dei rappresentanti degli Stati membri che è eletto da e tra i rappresentanti degli Stati membri in seno all’MDSSG. Se necessario, i copresidenti dell’MDSSG possono, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più membri dell’MDSSG, invitare terzi a partecipare alle riunioni, come osservatori e per fornire consulenza in qualità di esperti, compresi i rappresentanti dei gruppi di interesse nel settore dei dispositivi medici, quali i rappresentanti dei fabbricanti e degli organismi notificati o qualsivoglia altro attore pertinente della catena di approvvigionamento per i dispositivi medici e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori. 4.   L’MDSSG stabilisce il proprio regolamento interno, comprese le procedure relative al gruppo di lavoro di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le procedure per l’adozione degli elenchi di cui all’, serie di informazioni e raccomandazioni di cui all’, paragrafi 3 e 4. Il regolamento interno di cui al primo comma entra in vigore una volta che l’MDSSG ha ottenuto un parere favorevole della Commissione e del consiglio di amministrazione dell’Agenzia. 5.   L’MDSSG è coadiuvato nelle sue funzioni da un gruppo di lavoro istituito a norma dell’, paragrafo 1. Il gruppo di lavoro di cui al primo comma è costituito dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti responsabili del monitoraggio e della gestione delle carenze dei dispositivi medici che sono i punti di contatto unici in materia di carenze dei dispositivi medici.
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