Art. 20 · Strumenti e dati informatici

Art. 20

Strumenti e dati informatici

In vigore dal 25 gen 2022
Strumenti e dati informatici In preparazione e a sostegno delle attività dell’ETF nel corso delle emergenze di sanità pubblica, l’Agenzia: a) sviluppa e mantiene in essere strumenti informatici, ivi compresa una piattaforma informatica interoperabile, per la trasmissione di informazioni e dati, compresi i dati sanitari elettronici generati al di fuori degli studi clinici, che agevolano l’interoperabilità con altri strumenti informatici esistenti e con strumenti informatici in fase di sviluppo e che forniscono un sostegno adeguato alle autorità nazionali competenti; b) coordina studi di monitoraggio indipendenti sull’utilizzo, sull’efficacia e sulla sicurezza dei medicinali destinati a curare, prevenire o diagnosticare malattie connesse all’emergenza di sanità pubblica, utilizzando i dati pertinenti, compresi, se del caso, i dati detenuti dalle autorità pubbliche; c) nell’ambito dei suoi compiti di regolamentazione, si avvale di infrastrutture o strumenti informatici per facilitare il rapido accesso ai dati sanitari elettronici disponibili generati al di fuori degli studi clinici oppure l’analisi di tali dati e per facilitare lo scambio di essi tra gli Stati membri, l’Agenzia e altri organi dell’Unione; d) fornisce all’ETF accesso a fonti esterne di dati sanitari elettronici a cui l’Agenzia ha accesso, compresi i dati sanitari generati al di fuori degli studi clinici. Ai fini del primo comma, lettera b), l’attività di coordinamento per quanto riguarda i vaccini è svolta congiuntamente con l’ECDC, in particolare attraverso una nuova piattaforma informatica di monitoraggio dei vaccini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:123:oj#art-20