Art. 13 · Piattaforma europea di monitoraggio delle carenze

Art. 13

Piattaforma europea di monitoraggio delle carenze

In vigore dal 25 gen 2022
Piattaforma europea di monitoraggio delle carenze 1.   L’Agenzia istituisce, mantiene aggiornata e gestisce una piattaforma informatica denominata Piattaforma europea di monitoraggio delle carenze («European shortages monitoring platform — ESMP») collegata alla banca dati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004. L’ESMP è utilizzata per agevolare la raccolta di informazioni sulle carenze nell’offerta e nella domanda di medicinali, incluse le informazioni in caso di commercializzazione o cessazione della commercializzazione del medicinale in uno Stato membro. 2.   Le informazioni raccolte tramite l’ESMP sono utilizzate per monitorare, prevenire e gestire: a) carenze effettive o potenziali di medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi; e b) carenze effettive o potenziali di medicinali che sono suscettibili di comportare il verificarsi di un’emergenza di sanità pubblica o di un evento grave ai sensi dell’, paragrafo 2. 3.   Ai fini del paragrafo 2, in caso di emergenze di sanità pubblica e di eventi gravi: a) i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio utilizzano l’ESMP per comunicare le informazioni relative ai medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici all’Agenzia, tramite i punti di contatto unici di cui all’, paragrafo 2, lettera a), conformemente agli ; b) gli Stati membri utilizzano l’ESMP per comunicare le informazioni relative ai medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici all’Agenzia, tramite i punti di contatto unici di cui all’, paragrafo 1, lettera d), conformemente agli . Le comunicazioni di cui al primo comma, lettera b), comprendono informazioni in aggiunta a quelle di cui a tale lettera ricevute dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e dai distributori all’ingrosso o da altre persone o altri soggetti giuridici autorizzati o abilitati a fornire al pubblico i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici, se del caso. 4.   Ai fini del paragrafo 2, e per quanto riguarda garantire la preparazione a emergenze di sanità pubblica e a eventi gravi: a) i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio utilizzano l’ESMP per comunicare all’Agenzia: i) le informazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004 per le autorizzazioni rilasciate a norma di tale regolamento; ii) le informazioni basate sull’insieme di categorie di cui all’, paragrafo 3, che sono relative a carenze effettive o potenziali di medicinali suscettibili di comportare il verificarsi di un’emergenza di sanità pubblica o di un evento grave, se del caso; b) gli Stati membri utilizzano l’ESMP per informare l’Agenzia in merito alle carenze di medicinali suscettibili di comportare il verificarsi di un’emergenza di sanità pubblica o di un evento grave a norma dell’, paragrafo 2, tramite i punti di contatto unici di cui all’, paragrafo 1, lettera e). 5.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 4, lettera b): a) comprendono le informazioni di cui all’articolo 23 bis della direttiva 2001/83/CE che sono state comunicate alle autorità nazionali competenti per i medicinali per le autorizzazioni rilasciate a norma di tale direttiva; b) possono comprendere informazioni supplementari ricevute dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, dai distributori all’ingrosso e da altre persone o soggetti giuridici autorizzati o abilitati a fornire medicinali al pubblico. 6.   Per garantire l’uso ottimale dell’ESMP, l’Agenzia: a) elabora le specifiche tecniche e funzionali dell’ESMP, compreso il meccanismo di scambio dei dati con i sistemi nazionali esistenti e il formato per la trasmissione elettronica, in collaborazione con l’MSSG; b) esige che i dati presentati all’ESMP siano conformi alle norme per l’identificazione dei medicinali elaborate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione e si basino sui domini dei master data nei processi di regolamentazione farmaceutica, vale a dire dati di sostanza, di prodotto, di organizzazione e di riferimento, se del caso; c) elabora una terminologia standardizzata di comunicazione destinata a essere utilizzata dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio e dagli Stati membri nella comunicazione di informazioni all’ESMP, in collaborazione con l’MSSG; d) stabilisce orientamenti pertinenti per la comunicazione di informazioni mediante l’ESMP, in collaborazione con l’MSSG; e) garantisce che i dati siano interoperabili tra l’ESMP, i sistemi informatici degli Stati membri e altri sistemi informatici e banche dati pertinenti, senza alcuna duplicazione delle comunicazioni; f) garantisce che la Commissione, l’Agenzia, le autorità nazionali competenti e l’MSSG dispongano di adeguati livelli di accesso alle informazioni presenti sull’ESMP; g) garantisce che le informazioni di natura commerciale a carattere riservato trasmesse al sistema siano protette contro la divulgazione ingiustificata; h) garantisce che l’ESMP sia pienamente operativa entro il 2 febbraio 2025 ed elabora un piano per l’attuazione dell’ESMP.
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