Art. 1
In vigore dal 21 gen 2022
1. Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali tengono conto dei criteri di cui alla sezione 1 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.
2. Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali possono tenere conto dei criteri di cui alla sezione 2 dell’allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.
Storico versioni
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