Art. 1
In vigore dal 21 gen 2022
1. Ai fini delle ispezioni gli Stati membri classificano le navi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/883 nelle seguenti categorie di livello di rischio:
a)
livello di rischio 1 (rischio elevato);
b)
livello di rischio 2 (rischio medio);
c)
livello di rischio 3 (rischio basso);
d)
livello di rischio 4 (rischio minimo).
2. Per ciascuna nave la categoria di livello di rischio è determinata sulla base dei parametri di rischio di cui alla tabella 1 dell’allegato.
3. I parametri relativi al livello di rischio di cui alla tabella 1 dell’allegato si applicano secondo la metodologia di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato.
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