Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 gen 2022
Disposizioni transitorie
1. Salvo disposizione contraria dell’ del presente regolamento o degli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, se il periodo contingentale di un dato contingente tariffario è già iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione delle domande presentate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Se per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2105, 09.2106 e 09.2012 il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e quello precedente è assegnata agli operatori secondo l’ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica. Gli operatori che hanno importato merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono rimborsati su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, a condizione che la differenza di dazio sia già stata corrisposta.
Per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0126, per il quale non era disponibile alcun quantitativo prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori sono rimborsati su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, a condizione che la differenza di dazio sia già stata pagata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:64:oj#art-3