Art. 7 · Progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

Art. 7

Progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

In vigore dal 21 dic 2021
Progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile 1.   Almeno una volta all’anno la Commissione pubblica un invito a presentare candidature per la selezione dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile. 2.   A seguito di una valutazione dei progetti, conformemente all’allegato, parte IV, punto 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1153, la Commissione prepara e presenta al gruppo un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all’allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153, unitamente alle informazioni pertinenti di cui all’allegato, parte IV, punto 4, lettera d), del medesimo regolamento. La Commissione non presenta al gruppo le domande complete né le informazioni che il candidato ha indicato come sensibili sotto il profilo commerciale. 3.   Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, il gruppo elabora il progetto di elenco dei progetti destinati a diventare progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.
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