Art. 5
Benefici socioeconomici netti dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile
In vigore dal 21 dic 2021
Benefici socioeconomici netti dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile
1. Il promotore che richiede l’inclusione del progetto nel progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile dimostra che i potenziali risparmi complessivi sui costi connessi alla diffusione delle energie rinnovabili e/o i benefici per l’integrazione del sistema, la sicurezza dell’approvvigionamento o l’innovazione associati al progetto superano i costi («benefici socioeconomici netti»).
2. I benefici socioeconomici netti di cui al paragrafo precedente sono dimostrati per il periodo, di almeno 15 anni, che ha inizio il primo anno di funzionamento del progetto e tiene conto della sua durata di vita tecnologica.
3. La stima dei benefici socioeconomici netti del progetto di cui al paragrafo 1 si basa su un’analisi costi-benefici elaborata dal promotore. L’analisi costi-benefici comprende tutti gli elementi di cui all’allegato, parte IV, punto 3, del regolamento (UE) 2021/1153 e dimostra l’esistenza di benefici socioeconomici netti rispetto a un progetto analogo o un progetto di energia rinnovabile attuato da uno degli Stati membri che partecipano all’accordo di cooperazione.
Storico versioni
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