Art. 11 · Informazione e pubblicità

Art. 11

Informazione e pubblicità

In vigore dal 21 dic 2021
Informazione e pubblicità 1.   La Commissione pubblica le informazioni dei progetti inclusi nell’elenco definitivo in modo facilmente accessibile al pubblico. 2.   La Commissione pubblica solo le informazioni del progetto non sensibili sotto il profilo commerciale, quali la descrizione, lo status, il calendario di attuazione o l’ubicazione. 3.   Il promotore di un progetto incluso nell’elenco definitivo pubblica almeno le informazioni indicate nel paragrafo precedente attraverso la propria pagina web e le aggiorna almeno ogni sei mesi.
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