Art. 3
Procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e relativa notifica
In vigore dal 21 dic 2021
Procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e relativa notifica
1. La procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 è organizzata in modo tale da consentire agli agricoltori interessati di ricevere le notifiche relative all’autorizzazione in tempo utile prima della stagione di semina.
Tale notifica contiene almeno le informazioni seguenti:
a)
le varietà autorizzate per la semina;
b)
i criteri per l’autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone stabiliti dagli Stati membri a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (3);
c)
la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
2. Qualora uno Stato membro revochi un’autorizzazione esistente per una varietà, gli agricoltori interessati sono informati in tempo utile prima della stagione di semina dell’anno successivo.
Storico versioni
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