Art. 9 · Elaborazione della dichiarazione di spesa

Art. 9

Elaborazione della dichiarazione di spesa

In vigore dal 21 dic 2021
Elaborazione della dichiarazione di spesa 1.   L'importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell'ambito del FEAGA è determinato dagli Stati membri nel quadro dei sistemi di controllo di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116. 2.   Le spese sostenute e da dichiarare al FEAGA tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito dei sistemi di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza. 3.   L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2 serve per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115 e per i programmi per le regioni ultraperiferiche dell'Unione e le isole minori del Mar Egeo di cui, rispettivamente, al regolamento (UE) n. 228/2013 e al regolamento (UE) n. 229/2013 come base per la riduzione dei pagamenti di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115 e per l'applicazione della disciplina finanziaria di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116. 4.   L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2 e, nel caso specifico dei pagamenti diretti e dei programmi di cui al paragrafo 3, l'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 costituisce l'importo da dichiarare alla Commissione. 5.   Le spese dichiarate al FEAGA servono da base per la verifica dei massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione. 6.   L'importo risultante dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3 serve da base per il calcolo delle sanzioni amministrative in relazione alla condizionalità di cui al titolo IV, capi IV e V, del regolamento (UE) 2021/2116. 7.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti senza applicare ai beneficiari il tasso di adattamento per la disciplina finanziaria di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione alle domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.
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