Art. 62
Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri
In vigore dal 21 dic 2021
Cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri
1. La Commissione costituisce e gestisce un sito internet dell'Unione a partire dall'indirizzo del proprio sito internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri di cui all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116. La Commissione offre link aggiornati in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi internet dei propri siti non appena li hanno costituiti e ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull'accessibilità ai medesimi a partire dal sito internet dell'Unione.
3. Gli Stati membri designano l'organismo incaricato di costituire e gestire il sito internet. Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di tale organismo.
Storico versioni
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