Art. 56
Incameramento
In vigore dal 21 dic 2021
Incameramento
1. Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Se il pagamento non viene eseguito entro tale termine, l'autorità competente:
a)
incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all', paragrafo 1, lettera a);
b)
chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all', paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento;
c)
adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché:
i)
le garanzie di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), siano convertite in denaro sufficiente per recuperare l'importo dovuto;
ii)
i depositi bancari di cui all', paragrafo 2, lettera a), siano trasferiti sul proprio conto.
L'autorità competente può incassare definitivamente le garanzie del tipo di cui all', paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1,
a)
se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1 e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile;
b)
se in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro 30 giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta;
c)
il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e, in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali;
d)
gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del FEAGA o del FEASR, in conformità del regolamento (UE) 2021/2116;
e)
gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili.
3. Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato ai Fondi, ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere interamente o parzialmente restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico dei Fondi a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:128:oj#art-56