Art. 55 · Svincolo parziale

Art. 55

Svincolo parziale

In vigore dal 21 dic 2021
Svincolo parziale Ove specifiche norme dell'Unione non prevedano alcun quantitativo minimo, l'autorità competente può limitare il numero degli svincoli parziali ammessi per ogni singola garanzia e fissare un importo minimo per gli svincoli parziali. Prima di svincolare interamente o parzialmente la garanzia, l'autorità competente può esigere che sia presentata domanda scritta di svincolo. Nel caso di garanzie che coprano più del 100 % dell'importo da garantire, la parte della garanzia eccedente il 100 % è svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o escussa.
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