Art. 52 · Forma

Art. 52

Forma

In vigore dal 21 dic 2021
Forma 1.   La cauzione può essere costituita nelle seguenti forme: a) in contanti, a norma dell', paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127; e/o b) mediante il ricorso a un fideiussore quale definito all' del regolamento delegato (UE) 2022/127. 2.   L'autorità competente può autorizzare la costituzione della garanzia nelle seguenti forme: a) deposito bancario; b) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente precedenza su qualsiasi altro; e/o c) collaterali negoziabili nello Stato membro interessato, a condizione che siano emessi o garantiti dallo Stato membro stesso. 3.   Le autorità competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione di cauzioni dei tipi elencati al paragrafo 2.
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