Art. 5
Certificazione
In vigore dal 21 dic 2021
Certificazione
1. L'autorità competente designa l'organismo di certificazione di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116.
Qualora in uno Stato membro vi sia più di un organismo di certificazione, lo Stato membro in questione può designare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale responsabile del coordinamento.
2. L'organismo di certificazione organizza i suoi lavori in modo efficace ed efficiente e svolge i controlli entro termini appropriati tenendo conto della natura e del calendario delle operazioni relative all'esercizio finanziario in esame.
3. Il parere che l'organismo di certificazione è tenuto a fornire in conformità dell', paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2116 è stilato ogni anno.
Tale parere è basato sull'attività di audit da svolgere in conformità degli del presente regolamento.
4. L'organismo di certificazione stende una relazione delle risultanze. La relazione contiene anche le funzioni delegate dell'organismo pagatore a norma della sezione 1.D dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127. La relazione indica se, nel periodo a cui essa si riferisce:
a)
l'organismo pagatore ha soddisfatto i criteri per il riconoscimento;
b)
le procedure dell'organismo pagatore hanno offerto adeguate garanzie per quanto riguarda la conformità delle spese imputate ai Fondi alle norme dell'Unione, garantendo che:
i)
per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la spesa corrisponda agli output comunicati, sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili e siano state seguite le eventuali raccomandazioni di miglioramento;
ii)
le operazioni sottostanti siano state legittime e regolari, per quanto riguarda le misure stabilite dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, e siano state seguite le eventuali raccomandazioni di miglioramento;
c)
la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116, e le relazioni sull'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell' del regolamento (UE) 2021/2116, sono corrette;
d)
i conti annuali di cui all' del presente regolamento sono stati tenuti in conformità ai libri e registri contabili dell'organismo pagatore;
e)
le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento pubblico sono state registrazioni veritiere, esatte e complete delle operazioni imputate ai Fondi;
f)
gli interessi finanziari dell'Unione sono stati debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento e gli importi da percepire.
La relazione è corredata di informazioni sul numero e sulle qualifiche del personale che ha svolto l'audit, sul lavoro compiuto, sui sistemi esaminati, sui livelli di rappresentatività e attendibilità ottenuti, se del caso, sulle carenze riscontrate e sulle raccomandazioni di eventuali migliorie, nonché sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni all'organismo pagatore, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia.
Storico versioni
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