Art. 49 · Portata

Art. 49

Portata

In vigore dal 21 dic 2021
Portata Il presente capo si applica in tutti i casi in cui la normativa agricola prevede la costituzione di una cauzione, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato o no il termine "cauzione". Il presente capo non si applica alle cauzioni costituite a garanzia del pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
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