Art. 44
Informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari
In vigore dal 21 dic 2021
Informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari
1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari forniscano nelle domande di aiuto e nelle domande di pagamento le informazioni necessarie per la loro identificazione, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, quale definito all', paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), a cui partecipano a decorrere da una determinata data stabilita dallo Stato membro. Tali informazioni comprendono come minimo:
a)
il nome dell'entità;
b)
numero di identificazione IVA o fiscale;
c)
nome del soggetto controllante e numero di identificazione IVA o fiscale;
d)
società capogruppo e numero di identificazione IVA o fiscale;
e)
Società controllate e numeri di identificazione IVA o fiscale.
Le informazioni di cui al primo comma possono essere usate al momento di costituire il campione di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Le informazioni possono essere utilizzate, in particolare, per effettuare controlli sull'elusione di cui all' del suddetto regolamento.
2. Le informazioni sull'identificazione dei gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), sono pubblicate ex post dallo Stato membro, conformemente all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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