Art. 33 · Trasmissione delle informazioni

Art. 33

Trasmissione delle informazioni

In vigore dal 21 dic 2021
Trasmissione delle informazioni 1.   Ai fini della liquidazione dei conti di cui agli del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) gli elementi che compongono i conti annuali, secondo il disposto dell' del presente regolamento; b) la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115; c) il parere e le relazioni dell'organismo o degli organismi di certificazione, come indicato all', paragrafi 3 e 4, del presente regolamento; d) le dichiarazioni di gestione a norma dell' del presente regolamento; e) un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come delle misure correttive adottate o programmate, come previsto all', paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e all', paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, incluse nella dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore di cui all' del presente regolamento. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la registrazione completa di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo, concernenti le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014. La forma e il contenuto delle informazioni contabili sono specificati dalla Commissione. 2.   I documenti di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. I documenti sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'. Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014. 3.   Su richiesta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso. 4.   La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e purché la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso.
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