Art. 3
Procedura per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento
In vigore dal 21 dic 2021
Procedura per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento
1. Gli Stati membri designano un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito "l'autorità competente").
2. L'autorità competente, con un atto formale, designa un organismo di coordinamento e decide in merito al rilascio o, previa revisione, alla revoca del riconoscimento di tale organismo in esito all'esame dei criteri di riconoscimento figuranti nell', del regolamento delegato (UE) 2022/127. L'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento viene effettuato dall'autorità competente e può basarsi su un esame effettuato da un organismo di audit. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione del rilascio e della revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento.
3. L'organismo di coordinamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116 funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato per tutte le questioni relative ai Fondi che rientrano nei suoi compiti.
4. L'organismo pagatore può svolgere il ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti l'organismo di coordinamento può avvalersi, a norma delle disposizioni nazionali, di altri organi o servizi amministrativi, in particolare a carattere contabile o tecnico.
6. La riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati informatizzati in possesso dell'organismo di coordinamento sono garantite da misure adeguate alla struttura amministrativa, al personale e all'ambiente tecnologico dei singoli organismi di coordinamento. L'impegno finanziario e tecnologico è proporzionato ai rischi effettivi.
7. La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 è effettuata immediatamente dopo il primo riconoscimento dell'organismo di coordinamento e, in ogni caso, prima che qualunque spesa sostenuta da tale organismo sia addebitata ai Fondi. Tali informazioni sono corredate da dichiarazioni e documenti concernenti:
a)
le attribuzioni dell'organismo di coordinamento;
b)
la ripartizione delle responsabilità in seno all'organismo di coordinamento;
c)
le relazioni dell'organismo di coordinamento con altri organismi, pubblici o privati, incaricati di collaborare con esso allo svolgimento dei suoi compiti;
d)
le procedure e i sistemi posti in essere per garantire lo svolgimento dei suoi compiti;
e)
le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi informatici;
f)
il risultato dell'esame del rispetto dei criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 2.
8. Se ritiene che l'organismo di coordinamento non soddisfi i criteri per il riconoscimento, l'autorità competente lo informa dei requisiti che è tenuto a rispettare per ottenere il riconoscimento.
In attesa che vengano attuate le modifiche necessarie per soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento può essere:
a)
rilasciato in via provvisoria per un nuovo organismo di coordinamento;
b)
sottoposto a un periodo di prova per l'organismo di coordinamento esistente, a condizione che ciò sia seguito da un piano di azione per porre rimedio alla situazione.
Il riconoscimento è revocato se i criteri di riconoscimento non sono soddisfatti e l'autorità competente ritiene che l'organismo di coordinamento non possa svolgere i suoi compiti.
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