Art. 29 · Piani d'azione relativi alle carenze nei sistemi di governance

Art. 29

Piani d'azione relativi alle carenze nei sistemi di governance

In vigore dal 21 dic 2021
Piani d'azione relativi alle carenze nei sistemi di governance 1.   Lo Stato membro presenta il piano d'azione di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116 entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. Nel piano d'azione lo Stato membro interessato propone azioni concrete per affrontare ciascuna delle carenze gravi indicate dalla Commissione. Le misure correttive sono adeguatamente descritte in modo da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia sufficiente a porre rimedio alle carenze riscontrate. 2.   Per ciascuna azione lo Stato membro fissa il termine previsto per l'attuazione, che non può superare di 2 anni la data di avvio del piano d'azione. Al fine di consentire il riesame degli indicatori dei progressi, lo Stato membro stabilisce anche target intermedi rispetto alla scadenza almeno trimestrali per tutta la durata del piano d'azione. 3.   Entro 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione. In casi debitamente giustificati, questo periodo può essere esteso. 4.   Dopo gli scambi di cui al paragrafo 3, ed entro 2 mesi dal ricevimento dell'ultima comunicazione dello Stato membro, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro della sua valutazione. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa a causa di un piano d'azione chiaramente insufficiente, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. 5.   Qualora i progressi nell'attuazione del piano d'azione siano insufficienti o questo non sia stato presentato conformemente alla richiesta scritta della Commissione, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. 6.   Per le carenze gravi ricorrenti riscontrate nelle relazioni di valutazione della qualità di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 6, e all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione chiede un piano d'azione a norma dell', paragrafo 1, di detto regolamento, se per il secondo anno consecutivo individua le stesse carenze senza alcun miglioramento. 7.   Gli Stati membri preparano i piani d'azione e riferiscono in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione conformemente al rispettivo modello fornito dalla Commissione. Il modello è disponibile e utilizzato in formato elettronico.
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