Art. 26 · Requisiti per il rimborso delle spese per i Fondi

Art. 26

Requisiti per il rimborso delle spese per i Fondi

In vigore dal 21 dic 2021
Requisiti per il rimborso delle spese per i Fondi 1.   Gli organismi pagatori riconosciuti o l'organismo di coordinamento riconosciuto presentano le dichiarazioni di spesa per i Fondi sotto forma di dati strutturati in base al modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici. 2.   Le spese del FEAGA e del FEASR e le entrate con destinazione specifica del FEAGA dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario. 3.   Le spese del FEAGA e del FEASR e le entrate con destinazione specifica da imputare all'esercizio finanziario che non figurano, rispettivamente, nella dichiarazione mensile e nella dichiarazione intermedia possono essere rettificate unicamente nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2116. 4.   Il contributo dell'Unione è versato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro. 5.   Le intestazioni o il numero dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il formato fornito dalla Commissione.
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