Art. 25
Scambio elettronico di informazioni e documenti
In vigore dal 21 dic 2021
Scambio elettronico di informazioni e documenti
1. La Commissione definisce i sistemi informatici che permettono gli scambi di documenti e di informazioni per via elettronica con gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) 2021/2116, e prevede le necessarie modalità per la loro applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei Fondi agricoli.
2. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare:
a)
i dati necessari alle operazioni finanziarie, in particolare quelli relativi ai conti annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate con destinazione specifica ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all' del regolamento delegato (UE) 2022/127 e agli del presente regolamento;
b)
i documenti di comune interesse che permettono il controllo delle dichiarazioni di spesa mensili e intermedie e dei conti annuali e la consultazione delle informazioni e dei documenti che gli organismi pagatori devono mettere a disposizione della Commissione;
c)
i testi dell'Unione e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agricola comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (UE) 2021/2116, nonché gli orientamenti relativi all'applicazione armonizzata delle normative pertinenti.
3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto dei documenti di cui agli .
Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli.
4. I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentono alla Commissione di archiviare i dati e gestire i conti dei Fondi.
5. I dati relativi alle operazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell'organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall'organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell', paragrafo 4, e dell' del regolamento (UE) 2021/2116.
6. Se un documento inviato a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116 o una procedura nei sistemi informatici richiede la firma o l'approvazione di una persona autorizzata in una o più fasi di tale procedura, tale firma o approvazione elettronica obbligatoria è effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014.
7. La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati è garantita per tutto il periodo previsto dall', paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2022/127.
8. In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l'accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un'altra forma, secondo modalità da essa determinate.
Storico versioni
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