Art. 11 · Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

Art. 11

Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica

In vigore dal 21 dic 2021
Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all'ammasso pubblico di cui all', le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti e agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese. Tali spese ed entrate con destinazione specifica sono imputate al bilancio del FEAGA per il corrispondente esercizio finanziario. Tuttavia: a) le spese che possono essere pagate prima dell'attuazione della disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente: i) per il mese nel corso del quale è stata attuata la disposizione suddetta; o ii) per il mese successivo all'applicazione di tale disposizione; b) le entrate destinate al FEAGA sono dichiarate per il mese durante il quale scade il termine di versamento degli importi corrispondenti, previsto dalla normativa dell'Unione. Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche in eccesso sono riportate al mese successivo. 2.   Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell'organismo pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'organismo interessato ha emesso ed inviato a un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l'esercizio finanziario. 3.   Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono contabilizzati come importi detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento sono segnalati all'organismo pagatore. 4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati: a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata; b) alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.
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