Art. 1 · Valutazione degli APA e degli ARM

Art. 1

Valutazione degli APA e degli ARM

In vigore dal 17 dic 2021
Valutazione degli APA e degli ARM 1.   I dispositivi di pubblicazione autorizzati («APA») e i meccanismi di segnalazione autorizzati («ARM») sono soggetti all’autorizzazione e alla vigilanza dell’autorità competente di uno Stato membro, quale definita all’, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, se le attività di tali APA e ARM non superano in media nessuna delle soglie di cui all’ del presente regolamento. Qualora più APA o ARM siano gestiti dallo stesso gestore, si applica la deroga solo se le attività di nessuno degli APA o ARM superano le soglie di cui all’. 2.   Ai fini dell’autorizzazione, la valutazione dei criteri di cui all’ si basa sulle stime delle attività future fornite dal richiedente. 3.   La rilevanza per il mercato interno delle attività di un APA o di un ARM, di cui al paragrafo 1, è rivalutata dall’ESMA ogni anno, a partire dall’anno successivo al primo anno civile completo successivo all’autorizzazione. La valutazione dei criteri di cui all’ si basa su dati che rappresentano l’intero anno civile precedente la rivalutazione. 4.   Nel caso in cui, sulla base della rivalutazione di cui al paragrafo 3 in due anni consecutivi, le soglie per la deroga alla vigilanza dell’ESMA o l’applicazione di tale vigilanza non siano più raggiunte, il passaggio all’applicazione della vigilanza dell’ESMA o alla deroga a tale vigilanza prende effetto il 1o giugno dell’anno successivo.
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