Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 6,0  % C687 Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. 24,6  % C688 Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. 28,5  % C686 Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I 23,6  % Cfr. l’allegato I Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II 23,6  % Cfr. l’allegato II Tutte le altre società 28,5  % C999»; 2) all’, è aggiunto un nuovo paragrafo 6: «6.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170, i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I e II saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.»; 3) all’, è aggiunto un nuovo paragrafo 7: «7.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.»; 4) l’allegato è sostituito dagli allegati I e II.
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