Art. 2
In vigore dal 17 dic 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.
6,0 %
C687
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.
24,6 %
C688
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.
28,5 %
C686
Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I
23,6 %
Cfr. l’allegato I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II
23,6 %
Cfr. l’allegato II
Tutte le altre società
28,5 %
C999»;
2)
all’, è aggiunto un nuovo paragrafo 6:
«6. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170, i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I e II saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.»;
3)
all’, è aggiunto un nuovo paragrafo 7:
«7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.»;
4)
l’allegato è sostituito dagli allegati I e II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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