Art. 5 · Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE

Art. 5

Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE

In vigore dal 17 dic 2021
Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE 1.   Per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009, con la dicitura seguente: « Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da » seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti: a) «piccole birrerie indipendenti»; b) «piccoli produttori di vino indipendenti»; c) «piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»; d) «piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»; e) «piccole distillerie indipendenti». 2.   Se gli speditori delle bevande alcoliche non sono i piccoli produttori indipendenti autocertificati, nella casella 17 l è indicato anche il numero nel sistema per lo scambio di dati relativi alle accise di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (6) («numero SEED») o il numero di partita IVA («partita IVA») dei produttori. Il numero SEED è il numero di autorizzazione relativo alle accise rilasciato dalle autorità competenti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012. Il numero di partita IVA di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (7) è indicato solo se i piccoli produttori indipendenti non dispongono di un numero SEED. 3.   La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell’alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.
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