Art. 5
Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE
In vigore dal 17 dic 2021
Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE
1. Per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009, con la dicitura seguente: «
Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da
» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:
a)
«piccole birrerie indipendenti»;
b)
«piccoli produttori di vino indipendenti»;
c)
«piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;
d)
«piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»;
e)
«piccole distillerie indipendenti».
2. Se gli speditori delle bevande alcoliche non sono i piccoli produttori indipendenti autocertificati, nella casella 17 l è indicato anche il numero nel sistema per lo scambio di dati relativi alle accise di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (6) («numero SEED») o il numero di partita IVA («partita IVA») dei produttori.
Il numero SEED è il numero di autorizzazione relativo alle accise rilasciato dalle autorità competenti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012. Il numero di partita IVA di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (7) è indicato solo se i piccoli produttori indipendenti non dispongono di un numero SEED.
3. La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all’allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell’alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:2266:oj#art-5