Art. 1
In vigore dal 17 dic 2021
L’allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 è così modificato:
1)
Il riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato è sostituito dal seguente:
«14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche)»;
2)
alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 3 del riquadro 14 è sostituito dal seguente:
«3.
Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, sono aggiunte informazioni a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (*1) qualora venga richiesta l’applicazione di un’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455).»;"
3)
alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 4 del riquadro 14 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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