Art. 1
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
"sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato" o "ICSMS": il sistema di informazione e comunicazione sulla vigilanza del mercato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
b)
"interfaccia": l'interfaccia elettronica che la Commissione deve sviluppare a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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